Il giudice sportivo ha deciso di inibire Daniele Delli Carri per avere, al 19° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro gesticolando nei suoi confronti per dissentire nei confronti di una sua decisione. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerata la funzione di dirigente addetto all'arbitro ricoperta dal DELLI CARRI.

Sezione: News / Data: Mer 05 ottobre 2022 alle 00:52
Autore: Redazione TuttoPescaraCalcio / Twitter: @tuttopescara1
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