Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 19 Maggio 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

SOCIETA'

AMMENDA
€ 800 ANCONA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati in Curva Nord, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 31° minuto del secondo tempo, all’interno del recinto di gioco, un accendino, un bicchiere semipieno di liquido e un asta di bandiera della lunghezza di circa 5 mt, in direzione di un calciatore avversario (ammonito dal Direttore di Gara) il quale, dopo aver segnato una rete, si dirigeva sotto la Curva occupata dai tifosi dell’ANCONA esultando e così provocando la reazione degli stessi. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti e rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 L.R. VICENZA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, al termine della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi adottati ex
art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 500 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere lanciato, all’81° minuto della gara, un fumogeno sul terreno di gioco, senza conseguenze. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta e considerate le misure previste poste in essere in applicazione ai modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c.).


CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA

ROLFINI ALEX (L.R. VICENZA) per avere, al 45° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone non a distanza di gioco, lo colpiva con un calcio alla tibia. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato, da una parte, che il pallone non era a distanza di gioco e, dall’altra, che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA ED EURO 500 DI AMMENDA

MORELLI GABRIELE (GUBBIO) per avere, al 12° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, con il pallone in gioco ma distante circa 4 metri, nel tentativo di divincolarsi da un avversario lo colpiva sfiorandolo con un pugno al costato. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e, dall'altra, la lievità dello stesso, la perpetrazione della condotta con il pallone in gioco e la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli.

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE
TRONCHIN SIMONE (VIRTUS VERONA)

CALCIATORI NON ESPULSI

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA

THIAM NGAGNE DEMBA (FOGGIA) per avere, durante la fase di riscaldamento, tenuto una condotta non corretta in quanto, si rivolgeva verso la tifoseria avversaria posizionata nel Settore Gradinata Est con un gesto offensivo nei loro confronti. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)
CAPOMAGGIO GALO (AUDACE CERIGNOLA)
SIGNORINI ANDREA (GUBBIO)
GATTONI TOMMASO (PRO SESTO)

Sezione: News / Data: Ven 19 maggio 2023 alle 19:00
Autore: Redazione TuttoPescaraCalcio / Twitter: @tuttopescara1
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