Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 21 Febbraio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano: "

GARE DEL 20 FEBBRAIO 2022

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

217/524 SOCIETA' AMMENDA

€ 3000 TRENTO

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, poco prima della gara, fatto esplodere un petardo all'interno del settore occupato dagli stessi; B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell'avere, all'8°minuto del primo tempo, nell'esultare per la segnatura della loro Squadra, lanciato qualche bottiglietta d'acqua e qualche bicchiere di birra che cadevano, in parte, nel loro settore spruzzando il relativo liquido verso il portiere ospite senza raggiungerlo e, in parte, (due) nel recinto di gioco; C) per avere i suoi sostenitori, al 5°minuto del secondo tempo, lanciato birra verso il Commissario di Campo attingendolo e bagnandolo in modo consistente. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S (r. proc. fed, r. c.c.).

€ 1000 MODENA

per avere, al termine della gara, molti suoi calciatori non identificati tenuto un comportamento non corretto mentre si dirigevano negli spogliatoi, ricambiando gli insulti del pubblico di casa e schernendo lo stesso per la posizione in classifica della squadra ospitante. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6 e 13. comma 2, C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato il comportamento del pubblico della Società ospitante (r. proc. fed.).

€ 500 PIACENZA

per avere i suoi sostenitori che occupavano il settore ospiti intonato cori oltraggiosi: 1- al 32°e al 43°minuto del primo tempo, ed al rientro degli spogliatoi all'intervallo nei confronti dell'arbitro; 2- al 32° minuto circa del primo tempo nei confronti di Istituzioni Calcistiche; 3- al 42° minuto ed al 44°minuto circa nei confronti delle Forze dell'Ordine. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r.proc. fed., r.c.c.).

€ 500 GUBBIO

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’aver lanciato, al 24°minuto circa del primo tempo, all’interno del recinto di gioco un fumogeno. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose (r. proc. fed.).

€ 500 CESENA

per avere i suoi sostenitori, posizionati nel settore curva, al 18°, 20°e 22° minuto circa del primo tempo, prodotto alcuni fischi simili a quelli originati dal fischietto dell'arbitro, in corrispondenza delle azioni di attacco della squadra ospite, così disturbando il direttore di gara. Condotta che cessava soltanto dopo gli annunci dati dallo speaker, resi necessari dal suddetto comportamento. 217/525 Ritenuta la continuazione e valutate le modalità complessive dei fatti, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6 e 13. comma 2, C.G.S (r. proc. fed., r.c.c.).

€ 500 PADOVA

per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti nell’avere, al 32°minuto circa, lanciato all’interno del recinto di gioco quattro bicchieri di plastica contenenti birra, di cui due pieni e due semi pieni. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13. comma 2, 25 e 26 C.G.S, valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed.).

DIRIGENTI ESPULSI INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA’ IN SENO ALLA F.I.G.C., A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA’ NELL’AMBITO FEDERALE A TUTTO IL 25 FEBBRAIO 2022

MELE PAOLO (OLBIA)

per avere, al 47°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento non corretto in quanto, a seguito dell’uscita di un calciatore dal terreno di gioco, si alzava dalla anchina e lo spingeva in modo lieve, nel tentativo di ritardare la ripresa del gioco. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. a), C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta.

DIRIGENTI NON ESPULSI AMMENDA

€ 500 PINALLI LUIGI (FIORENZUOLA)

per avere tenuto, al termine della gara, un comportamento non corretto, in quanto all'uscita del tunnel antistante gli spogliatoi si frapponeva all'Arbitro, contestandone l'operato, e reiterava la stessa condotta anche nei confronti di Dirigenti della Società avversaria. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 2, comma 2, 13, comma 2, e 4 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta (r.proc. fed.).

ALLENATORI NON ESPULSI SQUALIFICA A TUTTO IL 28 APRILE 2022

LERDA FRANCO (PRO VERCELLI)

per avere, al 35°minuto del primo tempo, tenuto un comportamento discriminatorio nei confronti di un calciatore avversario proferendo nei confronti del predetto un epiteto comportante offesa e discriminazione per motivi di razza. Misura ed irrogazione della sanzione in applicazione degli dell'artt. 13, 2 comma, e 28, 1 e 3 comma, C.G.S. valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed, r. c.c.).

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE PUNZI FRANCESCO (VITERBESE)

1) per avere tenuto, al termine della gara, all'interno degli spogliatoi, un comportamento non corretto nei confronti di un Componente della Procura Federale e per avere accusato di parzialità l'attività del predetto Organo federale; 217/526 2) per avere tenuto, nelle medesime circostanze di tempo e di luogo di cui al punto 1), una condotta irriguardosa ed aggressiva nei confronti del Responsabile della CAN C, in quanto inveiva contro di lui e successivamente tentava di avvicinarsi allo stesso, venendo trattenuto da un Dirigente della sua Società. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4 e 13, comma 2, codice giustizia sportiva, valutate le modalità complessive dei fatti e ritenuta la continuazione fra le condotte poste in essere. (r. proc. fed.)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PANSERA ANDREA (PRO SESTO)

per avere, al 52°minuto circa, pronunciato un’espressione blasfema mentre si trovava in prossimità della panchina. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/ CSA 2021-2022 (r. proc. fed., panchina aggiuntiva).

AMMONIZIONE (III INFR)

DE PAOLA LUCIANO (LECCO)

AMMONIZIONE (II INFR)

PUNZI FRANCESCO (VITERBESE)

CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE

FERRARI FRANCO (PESCARA), ALAGNA MANUEL (FERMANA)

CALCIATORI NON ESPULSI SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (X INFR)

POMPEU DA SILVA RONALDO (PADOVA), ARINI MARIANO (PERGOLETTESE), LOPEZ GASCO WALTER ALBERTO (TRIESTINA), D’AMBROSIO DARIO (VITERBESE)

SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOFFELLI ANDREA (PRO PATRIA), BRIGNOLI TOMMASO (PRO PATRIA), LORA FILIPPO (LECCO), BACCHETTI LORIS (FERALPISALO’), CRETELLA RICCARDO (GROSSETO), RAIMO ALESSANDRO (GROSSETO), LIVIERO MATTEO (IMOLESE), MILILLO ALESSIO (MANTOVA), ARBOLEDA CHRISTIAN (OLBIA) 217/527, SALA ALESSANDRO (PRO SESTO), D’ANGELO SONNY (REGGIANA), GOMEZ GUIDO (TRIESTINA), MAZZOLO FRANCESCO (VIRTUS VERONA), PELLACANI FILIPPO (VIRTUS VERONA), ACQUADRO ALBERTO (VIS PESARO), GUCCI NICCOLO’ (VIS PESARO), VITALE GAETANO (SEREGNO)

Sezione: Focus / Data: Lun 21 febbraio 2022 alle 21:00
Autore: Redazione TuttoPescaraCalcio / Twitter: @tuttopescara1
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