Brutte, bruttissime notizie per il Pescara. Espulso per somma di ammonizioni nel match contro il Gubbio, Eugenio D’Ursi è stato squalificato per due giornate dal giudice sportivo. Il motivo della sanzione sarebbe legato all’espressione blasfema che il giocatore avrebbe pronunciato prima di entrare nel tunnel per gli spogliatoi. Oltre alla squalifica per D’Ursi, nel documento si può leggere anche l’ammenda alla società Pescara. Ecco il comunicato della Lega con le motivazioni:

CALCIATORI ESPULSI

SQUALIFICA PER DUE GARE EFFETTIVE

D’URSI EUGENIO (PESCARA) A) una gara effettiva di squalifica per doppia ammonizione; B) una gara effettiva di squalifica per avere, al 29°minuto circa del secondo tempo, pronunciato un’espressione blasfema dopo essere stato espulso e mentre si avvicinava al tunnel di ingresso agli spogliatoi. Misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 37 C.G.S. ritenuta la continuazione e applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022. (r. proc. fed).

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Silvano Torrini, nella seduta del 5 Maggio 2022 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

304/782 GARE DEL 4 MAGGIO 2022 PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI 
In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:

AMMENDA: € 800 PESCARA per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, presenti in curva, integranti pericolo per l’incolumità pubblica, consistiti: 1- nell’avere lanciato, al 5°minuto del primo tempo, una bomba carta all'interno del recinto di gioco dove esplodeva in modo fragoroso; 2- nell’avere lanciato, al 9°minuto del secondo tempo, un fumogeno all'interno del recinto di gioco. Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e considerato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta (r. proc. fed., r. c.c.).

Sezione: Primo Piano / Data: Gio 05 maggio 2022 alle 18:45
Autore: Fabio Basile
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